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Le esecuzioni

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Titoli Esecutivi

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Al fine di poter esercitare l’azione esecutiva è necessario essere in possesso di un titolo esecutivo.

Il titolo esecutivo è un documento che fonda e comprova l’esistenza di un determinato credito e ne fornisce il contenuto in modo determinato e puntuale.

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Il possesso di un titolo esecutivo prova l’esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile, pertanto non controverso nella sua esistenza e quindi meritevole di un’immediata e concreta tutela da parte dell’Ordinamento Giuridico.

Questa è la ragione per cui il nostro Legislatore ha ritenuto di fondare sul titolo esecutivo l’azione esecutiva, corrispondente ad un procedimento che mira in concreto ad aggredire il patrimonio del soggetto debitore.

Passiamo ora ad elencare le tipologie di titoli esecutivi previste nel nostro Ordinamento Giuridico.

L’articolo 474 c.p.c., al secondo comma, elenca analiticamente i titoli esecutivi, che comunemente vengono distinti in giudiziali e stragiudiziali.

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Sono titoli esecutivi giudiziali quelli di cui al numero 1 del predetto comma dell’articolo 474 c.p.c., ovverosia le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti a cui la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva.

Si pensi, quindi, alle sentenze di condanna passate in giudicato, alle sentenze di primo grado provvisoriamente esecutive, ai verbali di conciliazione, ai decreti ingiuntivi non opposti o dichiarati provvisoriamente esecutivi, alle ordinanze di pagamento di somme, alle licenze, agli sfratti convalidati, ecc.

 

Sono titoli esecutivi stragiudiziali, invece, quelli menzionati ai numeri 2 e 3 del secondo comma dell’articolo 474 c.p.c., ovverosia quelli che si sono formati al di fuori delle aule di giustizia.

Ci si riferisce, nel dettaglio, alle scritture private autenticate per quanto riguarda le obbligazioni di somme di denaro in esse previste, alle cambiali ed agli altri titoli di credito a cui la legge attribuisce espressamente l’efficacia di titolo esecutivo (come avviene, ad esempio, per gli assegni).

Appartengono ancora a questa categoria gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale che sia autorizzato dalla legge a riceverli (come, ad esempio, le ricognizioni di debito).

 

A questo elenco occorre, infine, aggiungere le decisioni delle istituzioni dell’Unione Europea e i titoli esecutivi europei disciplinati dal Regolamento n. UE n. 805/2004.   

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