Studio Legale Muzzetta
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L'inadempimento delle obbligazioni
Gli avvenimenti della vita sono spesso strettamente dipendenti dai rapporti tra le persone.
Questi rapporti possono avere origine da contratti, da accordi che le parti scelgono di stipulare tra loro, oppure possono discendere da contatti casuali, a volte anche non voluti, ma che comunque diventano fonti di obblighi per i soggetti coinvolti.
Le responsabilità che derivano dal mancato assolvimento di questi obblighi vengono classificate diversamente a seconda che il rapporto sottostante sia fondato o meno su un contratto.
In presenza di un contratto si parlerà di responsabilità contrattuale, mentre nel caso di obblighi sorti a seguito di illecito civile si parlerà di responsabilità extracontrattuale o aquiliana.
Le responsabilità contrattuale e aquiliana (o extracontrattuale), oltre ad avere fondamenti diversi, vengono disciplinate con regole diverse dal nostro Legislatore.
In primo luogo, si impone una breve definizione delle due diverse tipologie di responsabilità.
La responsabilità contrattuale consegue dalla violazione di uno specifico dovere, proveniente da un vincolo obbligatorio rimasto inadempiuto.
La responsabilità extracontrattuale discende dalla causazione di un danno ingiusto, che, come tale, va risarcito.
Il nostro Ordinamento Giuridico prescrive le regole applicabili ai due diversi regimi di responsabilità come, ad esempio, in punto a: a) la necessità o meno della costituzione in mora; b) le regole sulla distribuzione dell’onere della prova; c) le voci da includere nel risarcimento del danno; d) la prescrizione.
A) La costituzione in mora da parte del creditore si rende necessaria solo in caso di responsabilità contrattuale, in quanto, in questi casi, si è propensi ad ammettere un certo grado di tolleranza del creditore, mentre è superflua in caso di responsabilità extracontrattuale, laddove la mora opera automaticamente, non essendo tollerato alcun ritardo.
Pertanto, le precisazioni che seguono fanno esclusivo riferimento ai casi di responsabilità contrattuale.
Tale avvertimento è una intimazione formale che ha delle precise conseguenze giuridiche.
La conseguenza principale è che l’impossibilità sopravvenuta di adempiere, successiva alla costituzione in mora, graverà sul debitore. Ciò significa che, quando adempiere alla prestazione sia diventato impossibile per causa non dipendente dal debitore, lo stesso sarà tenuto al risarcimento dei danni.
Questo, naturalmente, non toglie che ove l’impossibilità sia dipendente dal debitore, quest’ultimo sarà a maggior ragione tenuto a risarcire il danno. Per fare un esempio, ove sia stipulato un contratto di appalto e l’appaltatore sia stato validamente costituito in mora, non avrà alcun rilievo la circostanza che successivamente sia diventato impossibile per l’appaltatore adempiere a causa di una calamità naturale.
B) In relazione alle regole sulla distribuzione dell’onere della prova, pare opportuno in questa breve introduzione, specificare come nella responsabilità aquiliana o extracontrattuale, definita dall’articolo 2043 c.c., è il soggetto danneggiato a dover provare tutti gli elementi costitutivi del fatto illecito, incluso il dolo o la colpa dell’autore del danno “ingiusto”, mentre, nella responsabilità contrattuale, in ragione di una “ingiustizia” del danno intrinseca e dovuta all’inadempimento dell’altra parte, il creditore dovrà soltanto provare l’esistenza del contratto violato, mentre il soggetto inadempiente verrà sanzionato a meno che non provi la sussistenza di un fatto indipendente dalla sua volontà che ha reso impossibile il rispetto degli accordi intercorsi, a prescindere pertanto dalla verifica della sussistenza dell’elemento psicologico del dolo o della colpa.
Per tale motivo in tema di responsabilità contrattuale si parla di “inversione dell’onere della prova”.
C) Anche le voci da includere nel risarcimento del danno, osservano diverso regime a seconda che si parli di responsabilità contrattuale oppure extracontrattuale.
Nella prima ipotesi, infatti, il danno risarcibile sarà esclusivamente il danno prevedibile al tempo in cui è sorta l’obbligazione, che comunque comprenderà sia il danno emergente (ovvero la perdita subita dal creditore) che il lucro cessante (ovvero il mancato guadagno).
Naturalmente, affinchè si possa pretendere il risarcimento del danno dalla parte inadempiente, occorre altresì che i danni suindicati siano conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento.
Nella seconda ipotesi, saranno risarcibili tutti i danni e non soltanto quelli prevedibili al momento della causazione del sinistro, proprio perché la responsabilità extracontrattuale mira a tutelare chiunque abbia subito un danno “ingiusto”.
D) Concludendo questa breve introduzione alla tutela del credito, vale la pena accennare all’istituto della prescrizione, secondo il quale l’esercizio di un diritto è soggetto a limiti temporali e pertanto va esercitato entro lo spirare di un preciso termine, che in assenza di previsioni specifiche per singoli contratti è di 10 anni (articolo 2946 c.c.).
Trascorso questo tempo, da quando il diritto può essere fatto valere, si perde l’azione a tutela della propria posizione giuridica.
Il suindicato termine decennale è applicato alle ipotesi di responsabilità contrattuale, salvo deroghe espressamente previste dalla legge.
Nel caso di responsabilità extracontrattuale, invece, la legge indica in 5 anni il termine per far valere il proprio diritto, dal giorno in cui il fatto si è verificato, come indicato nell’articolo 2947 c.c., salve, anche in questo caso, alcune eccezioni espressamente previste dalla legge.