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Calcolo del mantenimento dovuto al coniuge più debole
La sentenza delle Sezioni Unite n. 35385/2023 introduce un nuovo criterio nel conteggio del periodo utile per il calcolo del mantenimento dovuto al coniuge più debole a seguito dello scioglimento del matrimonio: il periodo di convivenza prematrimoniale.
Antecedentemente a tale pronuncia, i giudici di merito erano soliti (e pressochè unanimi ad) utilizzare il criterio esclusivo della durata del matrimonio, così come previsto dall’articolo 5 della Legge n. 898 del 1970 (legge sul divorzio), applicando, per la quantificazione dell’assegno di mantenimento, le modalità di calcolo via via enunciate dalla giurisprudenza di legittimità, che attualmente tengono conto di un criterio misto, in parte basato sulle scelte di vita in comune adottate in costanza di matrimonio dalla coppia e che possono aver comportato l’incremento della posizione economico/patrimoniale di un solo coniuge a scapito dell’altro, che si è invece dedicato in modo preponderante al menàge domestico ed in parte influenzato dall’autosufficienza economica del coniuge richiedente l’assegno.
La recente Sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, invece, sposa la recente visione del diritto dell’Unione Europea, che considera la famiglia di fatto alla stregua della famiglia fondata sul matrimonio, trovando nella convivenza l’elemento che qualifica il rapporto che lega i familiari e crea “famiglia” degna di protezione giuridica, superando così la primazia del vincolo matrimoniale.
Alla luce di ciò, diviene necessaria una disciplina non discriminatoria, che salvaguardi e rispetti le scelte familiari della persona.
In questo modo, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno ritenuto di dover “attualizzare il diritto al riconoscimento dell’assegno di divorzio anche in relazione agli standars europei” seppure in coerenza con il quadro costituzionale interno di riferimento, che definisce ancora la famiglia come una società naturale fondata sul matrimonio.
Tenendo in considerazione in egual misura la definizione di famiglia fatta dal diritto dell’Unione Europea, che parifica famiglia di fatto e famiglia fondata sul matrimonio, con la visione costituzionalmente orientata della famiglia, la sentenza n. 35385/23, considera degna di tutela esclusivamente la convivenza che precede il matrimonio, chiarendo che: “la convivenza prematrimoniale è ormai un fenomeno di costume sempre più radicato nei comportamenti della nostra società cui si affianca un accresciuto riconoscimento – nei dati statistici e nella percezione delle persone – dei legami di fatto intesi come formazioni familiari e sociali di tendenziale pari dignità rispetto a quelle matrimoniali”.
Per tali motivi, la Sentenza in esame considera definitivamente rilevante anche il periodo di convivenza prematrimoniale, a patto che la stessa sia stabile, che i conviventi abbiano costruito un progetto di vita comune, da cui discendono impegni, obblighi (anche di natura economica) e diritti tra i partners e che ne sia seguita la celebrazione del matrimonio.