Studio Legale Muzzetta
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L'azione Esecutiva
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L’azione esecutiva può essere esercitata dal creditore nei confronti del debitore, sempre che il primo sia munito di titolo esecutivo che legittimi l’esistenza del credito stesso (vedi relativo paragrafo).
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Tale procedura consiste nel diritto di applicare in modo forzato metodi esecutivi al fine di ottenere l’adempimento delle pretese creditorie (classico esempio di esecuzione è la vendita forzata di un bene appartenente al debitore, sul cui ricavato il creditore può trovare soddisfazione).
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Il debitore ha comunque facoltà di contrastare l’esecuzione mediante l’opposizione.
Il nostro Ordinamento Giuridico prevede tre diverse tipologie di azione esecutiva, individuate con riferimento al bene sottoposto ad esecuzione, distinguendo così in: A) esecuzione mobiliare, B) esecuzione immobiliare e C) esecuzione presso terzi.
Sarà possibile, a discrezione del creditore, esperire più di una modalità di esecuzione nei confronti del medesimo debitore.
Ecco qui di seguito una sintetica descrizione dei procedimenti suelencati.
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A) L’esecuzione mobiliare si fonda sull’espropriazione di uno o più beni mobili dei quali il debitore risulti possessore/proprietario.
Tale procedimento viene introdotto dal pignoramento dei beni eseguito dall’ufficiale giudiziario, che sottrae alla disponibilità del debitore il bene oggetto dell’esecuzione, al fine di ottenerne la vendita attraverso il Tribunale competente che, successivamente, assegnerà il ricavato al creditore, fino alla sua completa soddisfazione.
Talvolta, in determinate ipotesi, il creditore può chiedere l’assegnazione dei beni pignorati, in luogo della vendita, come previsto dal secondo comma dell’articolo 529 c.p.c.
Questa prima tipologia di espropriazione, se in prima analisi ha il pregio di apparire più celere ed economica delle altre e pertanto preferibile, tuttavia, nella prassi, risulta spesso poco satisfattiva delle ragioni creditorie.
Non è raro, infatti, che la somma ricavata dalla vendita dei beni pignorati sia notevolmente inferiore rispetto all’importo azionato dal creditore.
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B) L’esecuzione immobiliare ha ad oggetto un bene immobile di proprietà del debitore, che viene dapprima pignorato e poi venduto all’incanto, al fine di ottenere il denaro sufficiente a coprire le spese del procedimento e le somme dovute al creditore procedente ed agli eventuali altri creditori intervenuti.
Tale procedura è senz’altro più costosa e di durata maggiore delle altre, tuttavia, potrebbe costituire l’unico strumento in grado di soddisfare concretamente le ragioni creditorie.
C) L’ultima ipotesi prevista dal nostro Ordinamento Giuridico è costituita dall’esecuzione presso terzi, nella quale oggetto dell’espropriazione è un bene che non si trova nella disponibilità e/o nel possesso del debitore.
In questa procedura, il terzo presso il quale viene effettuato il pignoramento, è nominato custode delle cose staggite, con il divieto di disporre dell’oggetto del pignoramento e di consegnare lo stesso al debitore.
Il terzo pignorato dovrà attendere così il provvedimento del Giudice dell’Esecuzione, che statuirà sulla vendita o sull’assegnazione dei beni staggiti.
L’ipotesi più frequente (e francamente preferibile) consiste nel pignoramento di crediti o di somme di denaro.
In questo caso, l’ordinanza del Giudice dell’Esecuzione si pronuncerà esclusivamente sull’assegnazione del denaro, sia che si tratti di un versamento una tantum in favore del creditore (come avviene, ad esempio, nel caso di pignoramento di conto corrente) sia che si tratti di un versamento periodico (come avviene, ad esempio, nel caso di pignoramento di stipendi o pensioni), da corrispondere sempre all’assegnatario a determinate scadenze.
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Il soggetto in possesso di un titolo esecutivo, oltre ad avere il potere di instaurare un autonomo processo di esecuzione, ha anche la facoltà di intervenire in un processo esecutivo precedentemente promosso da un altro creditore, ivi potendo anche provocarne i singoli atti e partecipando alla distribuzione finale del ricavato della vendita oppure all’assegnazione, in caso di pignoramento di denaro.