Studio Legale Muzzetta
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L'abbandono del tetto coniugale
L’uscita dal domicilio familiare è uno degli aspetti che durante le prime fasi della separazione crea molti dubbi circa la condotta da tenere.
Nel nostro Ordinamento Giuridico, tra due coniugi vige, tra gli altri, l’obbligo della coabitazione, pertanto, lasciare la casa familiare è una decisione che va meditata, ponderata ed adottata solo dopo un attento esame obiettivo.
Dal momento che, normalmente, si arriva alla decisione di separarsi alla luce di circostanze che rendono difficile la prosecuzione della convivenza ed allorquando si è perduto quel progetto iniziale di vita insieme, ci si potrebbe trovare in uno stato d’animo di confusione e turbamento, che rende alcuni ragionamenti difficili da mantenere sul piano dell’obiettività e che potrebbero così sfociare in decisioni non corrette o non convenienti, da una parte per timore delle ripercussioni sul piano giuridico e dall’altra per la difficoltà a proseguire la convivenza.
Per tali ragioni, sarebbe preferibile, prima di prendere una decisione, consultarsi con un professionista preparato, che, reso edotto della situazione in concreto, possa fornire qualche informazione in più sulla condotta da tenere e magari consigliare le corrette tempistiche e modus operandi.
In questo breve scritto, si vuole, in primo luogo, fornire un chiarimento circa l’esatta portata della locuzione “abbandono del tetto coniugale” anche alla luce delle ultime pronunce giurisprudenziali.
Come scritto sopra, i coniugi sono obbligati a coabitare, ecco perché qualora uno dei coniugi decidesse di trasferire altrove la propria dimora in costanza di matrimonio, certamente si espone a critiche ed è per tale motivazione che viene comunemente utilizzata la locuzione di accezione negativa, quale: “abbandono del tetto coniugale”.
In passato il coniuge che spostava la propria dimora in un luogo diverso dalla casa familiare prima di aver ottenuto una pronuncia sulla separazione legale veniva quasi certamente tacciato di abbandono del tetto coniugale, vedendosi così addebitata la separazione, con ogni conseguenza negativa, soprattutto in termini economici.
Oggi, alla luce dei nuovi orientamenti, anche dei giudici di legittimità, le conseguenze a cui va incontro chi decidesse di fissare altrove, rispetto al domicilio familiare, la propria dimora non sono più così scontate ad automatiche.
Appare utile, in questa sede, riportare una delle decisioni della Corte di Cassazione più recenti, relativa proprio all’analisi dell’abbandono del c.d. tetto coniugale.
L’ordinanza del 15.01.2020 n. 648 della VI Sezione della Corte di Cassazione ha chiarito che “…il volontario abbandono del domicilio familiare da parte di uno dei coniugi, costituendo violazione del dovere di convivenza, è di per sè sufficiente a giustificare l’addebito della separazione, a meno che non risulti provato che esso è stato determinato dal comportamento dell’altro coniuge o sia intervenuto in un momento in cui la prosecuzione della convivenza era già divenuta intollerabile ed in conseguenza di tale fatto (cfr. Cass., Sez. VI, 15/12/2016, n. 25966; Cass., Sez. I, 29/09/2015, n. 19328; 8/05/2013, n. 10719)…”.
Come si evince dalla lettura dell’inciso sopra riportato, l’abbandono del domicilio familiare, pur realizzando una violazione di uno degli obblighi scaturenti dal matrimonio, non fa discende direttamente ed in ogni caso delle responsabilità.
Infatti, nell’occorso in cui il coniuge riesca a dimostrare che l’allontanamento si è reso necessario a seguito delle condotte tenute dall’altro coniuge, che hanno reso impossibile o eccessivamente difficile la prosecuzione della convivenza, le conseguenze negative per il primo saranno attenuate o addirittura non applicate.
Tuttavia, questa in esame è solo un’ipotesi residuale.
In tutti gli altri casi, rimane ancora in essere il divieto di abbandono della dimora familiare, pena l’addebito della separazione, con ogni conseguenza in concreto applicabile, ivi compresa la perdita del diritto all’assegno di mantenimento, qualora ne ricorrano i requisiti e pertanto è sempre consigliabile interpellare un professionista del settore, che possa analizzare la situazione concreta e consigliare la condotta più corretta da seguire.