Studio Legale Muzzetta
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Altre modalità di gestione del credito
Il diritto di credito fa parte dei diritti disponibili del nostro Ordinamento Giuridico e pertanto, il titolare di questa situazione giuridica ha la facoltà di rinunciarvi o di stipulare dei patti modificativi della propria posizione.
Da tali premesse, discendono numerosi istituti regolamentati dal nostro Ordinamento Giuridico, che prevedono la rinuncia, la parziale estinzione e/o la modifica delle pretese creditorie, quali ad esempio, la transazione, la novazione, la cessione del credito, eccetera.
La transazione costituisce un istituto molto diffuso nella prassi. E’ regolata dagli articoli 1965 e ss. del codice civile e consiste nella parziale rinuncia che le parti pongono in essere delle proprie pretese, al fine di risolvere una lite.
Attraverso questa soluzione, le parti, nella piena autonomia contrattuale del diritto privato, possono effettuare reciproche concessioni, come ad esempio ridurre l’importo del credito esistente oppure accettare pagamenti rateali.
Inoltre, è ben possibile che gli accordi contenuti nella transazione vengano considerati sostitutivi del contratto originario e, pertanto, in questo caso il debitore si libererà della propria obbligazione solo rispettando quanto previsto nella transazione.
Si parlerà in questo caso di novazione.
Se non è intenzione del creditore rinunciare alla sua pretesa originaria, pur addivenendo ad un accordo nuovo, si dovrà indicare tale circostanza in quest’ultimo, precisando che il nuovo patto non annulla l’originario, non essendo, appunto novativo.
In questo modo, il creditore si riserverà la possibilità di agire ancora per il soddisfacimento delle pretese originarie, in caso di mancata osservanza dell’accordo transattivo/novativo.
Il nostro codice civile prevede altri patti che permettono al debitore di evitare l’esecuzione forzata, come ad esempio il mandato di credito, l’anticresi e la cessione dei beni ai creditori, nel cui ambito il debitore si libererà dalla propria obbligazione solo nel momento in cui i creditori attraverso la vendita diretta dei beni loro ceduti avranno ripartito tra di loro il ricavato.
Ancora, si annoverano altresì i patti unilaterali come la ricognizione di debito e le promesse di pagamento che hanno la funzione di esonerare colui a favore del quale sono fatte dall’onere di provare il rapporto fondamentale, considerandolo esistente fino a prova contraria.
Da ultimo, il Legislatore ha introdotto una nuova figura di gestione della crisi, questa volta improntata sulla tutela del debitore e sulla crescente realtà di sovraindebitamento che la nostra società sta attraversando.
La Legge n. 3 del 27/01/12 consente a taluni soggetti non assoggettabili alla procedura di fallimento in gravi difficoltà economiche (come professionisti, pensionati, piccoli imprenditori o piccole società artigiane) di avviare una procedura presso il Tribunale competente (quello di residenza del debitore) volta a conseguire la liberazione integrale dei propri debiti (anche con Equitalia), mediante un pagamento rateale concordato.
Il sovraindebitamento, prevede principalmente l’accordo di ristrutturazione dei debiti, che può essere presentato da enti e imprese non fallibili ed ha caratteristiche per certi versi molto simili a quelle del piano del consumatore.
L’unica grande differenza è costituita dal fatto che l’accordo deve essere accettato da tanti creditori i quali rappresentino almeno il 60% di tutti i debiti del soggetto proponente.
Quindi in questo caso, non deciderà soltanto il giudice ma avranno diritto di voto tutti i creditori.